(massima n. 1)
Le risposte date dai coniugi nella fase presidenziale del procedimento di separazione personale, non hanno valore di confessione e da esse il giudice può trarre solo elementi presuntivi che corroborino le altre prove acquisite al processo. Esse, tuttavia, possono costituire l'unico fondamento del convincimento del giudice allorquando i fatti da provare siano di tale natura riservata da essere conosciuti soltanto dalle parti in causa, e sempre che le dichiarazioni stesse presentino caratteri di certezza e univocità e l'interpretazione da parte del giudice sia immune da vizi logici e giuridici.