(massima n. 1)
La separazione personale dei coniugi in via contenziosa è materia sottratta alla disponibilità delle parti, e, pertanto, i fatti dedotti non possono formare oggetto di confessione, ma devono essere accertati e controllati attraverso risultanze processuali che abbiano carattere di certezza. È tuttavia consentito al giudice trarre argomenti presuntivi dal comportamento processuale delle parti.