(massima n. 1)
Il giudice istruttore, in mancanza di delega da parte del presidente del tribunale, cui appartiene in materia la competenza funzionale, non può rinnovare il tentativo di conciliazione delle cause di separazione tra coniugi, neppure a norma dell'art. 185 c.p.c.: ne consegue che il verbale della conciliazione avvenuta davanti a lui e il relativo provvedimento di omologazione, sono nulli, ma tuttavia, agli effetti del successivo giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio, tale nullità non è opponibile dalla parte che vi abbia dato causa e da quella che abbia tacitamente rinunziato a farla valere.