(massima n. 1)
Nel procedimento per separazione personale dei coniugi il vizio di notificazione del ricorso introduttivo non può considerarsi sanato se il coniuge, in conseguenza di detto vizio, non compaia avanti al presidente del tribunale, ma si costituisca, invece, davanti al giudice istruttore. La fase presidenziale è, infatti, funzionale ed inderogabile, per cui l'impossibilità della sua attuazione per un vizio di notificazione comporta la nullità dell'intero giudizio.