(massima n. 1)
Il procedimento di divorzio — così come quello di separazione personale — è caratterizzato da due fasi distinte che si perfezionano, rispettivamente, la prima con il deposito del ricorso in cancelleria e la seconda con la notifica al convenuto del ricorso e del pedissequo decreto del presidente del tribunale, contenente la fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi avanti al presidente stesso e del termine per la notificazione del ricorso e del decreto. Pertanto, il rapporto cittadino-giudice si costituisce già con il deposito del ricorso, mentre la seconda fase è finalizzata esclusivamente alla costituzione del necessario contraddittorio fra le parti, con la conseguenza che il mancato rispetto del termine fissato per la notifica non comporta, in difetto di espressa sanzione, la nullità del ricorso — già regolarmente proposto con il suo deposito in cancelleria — e che, quindi, deve essere concesso un nuovo termine, onde garantire il rispetto del contraddittorio e non lasciare pendente un ricorso ritualmente introdotto.