(massima n. 1)
La prova contraria alla presunzione iuris tantum stabilita dal primo comma dell'art. 1141 c.c. — che presume il possesso di colui che esercita il potere di fatto, ove non si provi che l'esercizio di questo sia cominciato come mera detenzione — può essere costituita anche da presunzioni semplici e persino da una sola presunzione, purché grave e precisa; né, in materia di prova per presunzioni semplici, occorre che la relazione tra fatto noto e fatto ignoto da provare abbia il carattere dell'assoluta necessità, essendo invece sufficiente quello della prevalente probabilità alla stregua della comune esperienza (id quod plerunque accidit). (Nella specie, l'impugnata sentenza — confermata dalla S.C..— aveva valorizzato, ai fini della prova di cui al primo comma dell'art. 1141 c.c., la circostanza che il soggetto si fosse curato della denuncia di successione e del pagamento delle relative imposte per incarico e nell'interesse degli eredi proprietari del fondo da lui occupato).