(massima n. 1)
Il provvedimento, in forma di sentenza, con il quale il giudice, adito per un procedimento di istruzione preventiva, anziché limitarsi ad ammettere od a respingere, con decreto, inaudita altera parte, o con ordinanza, il mezzo istruttorio richiestogli, decida definitivamente sulla sua ammissibilitą e porti condanna alle spese della parte ritenuta soccombente, ha, oltre alla veste formale, anche natura di sentenza ed č, pertanto, impugnabile con l'appello. (Nella specie, il giudice adito aveva dichiarato inammissibile l'istanza, per difetto del requisito dell'urgenza oggettiva, pur dopo avere compiuto ispezione giudiziale e disposta consulenza tecnica).