(massima n. 1)
Dimostrato il potere di fatto, pubblico ed indisturbato, esercitato sulla cosa per il tempo necessario ad usucapirla, ne deriva, a norma del comma primo dell'art. 1141 c.c., la presunzione che esso integri il possesso ed incombe alla parte che invece lo correla alla detenzione provare il suo assunto, in mancanza dovendosi ritenere l'esistenza della prova della possessio ad usucapionem.