(massima n. 1)
È proponibile davanti al giudice ordinario l'azione di nunciazione contro la P.A. quando il danno o il pericolo denunciato sia non già il risultato diretto del modo di essere o della realizzazione dell'opera pubblica interferente con la proprietà o il possesso, bensì dell'omissione di cautele tecniche nell'esecuzione dei lavori volte a scongiurare il pericolo di danni a terzi. Le modalità estrinseche di esecuzione dei lavori, non essendo indissolubilmente connesse col modo di essere proprio del risultato di interesse pubblico perseguito, costituiscono attività meramente materiale che, come non può svolgersi in contrasto con i precetti posti dalla prudenza e dalla tecnica a salvaguardia del diritto dei privati, così non è sottratta all'intervento inibitorio o correttivo del giudice ordinario.