(massima n. 1)
L'attività svolta su una cosa per tolleranza di chi ha la facoltà di impedirla non costituisce, ai sensi dell'art. 1144 c.c., una situazione possessoria, sicché colui che la esercita non può giovarsi della presunzione di possesso utile ad usucapionem di cui all'art. 1141, comma primo, c.c., che non opera quando la relazione con la cosa non consegua ad un atto volontario di apprensione, potendo il detentore non qualificato (per mancanza di titolo alla detenzione) divenire possessore soltanto qualora ponga in essere un atto di interversione della detenzione in possesso ai sensi dell'art. 1141, secondo comma, c.c.