(massima n. 1)
L'ordinanza che ha autorizzato la misura cautelare del sequestro giudiziario (nella specie, a seguito di reclamo) senza provvedere sulle spese di lite non č impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. in quanto priva di carattere definitivo e decisorio, potendo ogni questione, anche non risolta, essere riproposta nel giudizio di merito - sia che si svolga innanzi al giudice ordinario, sia che la controversia sia assoggettata ad arbitrato rituale od irrituale - nel quale soltanto potrā provvedersi alla disciplina delle spese a norma dell'art. 91 cod. proc. civ.