(massima n. 1)
Il provvedimento previsto dall'art. 24, secondo comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990, č suscettibile di riesame in sede di decisione definitiva del grado di giudizio in cui sia stato emesso; pertanto, pure laddove si lamenti che sia stata negata l'ammissibilitą del reclamo contro di esso, ai sensi dell'art. 669 terdecies cod. proc. civ., sull'assunto che si tratti non gią di provvedimento cautelare, bensģ di provvedimento sommario di natura anticipatoria degli effetti della decisione sul merito, l'errore eventualmente contenuto in tale pronunzia non dą comunque luogo in alcun modo ad una sentenza in senso sostanziale, essendo priva di definitivitą. Risolvendosi, pertanto, la negazione della reclamabilitą dell'ordinanza, resa a norma dall'art. 24, secondo comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990, soltanto nella stabilitą dei suoi effetti anticipatori fino alla decisione di chiusura del giudizio in primo grado, non č ammissibile avverso essa il ricorso straordinario per cassazione di cui all'art. 111, settimo comma, Cost..