(massima n. 1)
Per procedere all'esecuzione dei provvedimenti possessori di natura sommaria non deve essere seguita la disciplina normativa dell'esecuzione forzata relativa agli obblighi di fare stabilita negli artt. 612-614 c.p.c. Pertanto, a tal fine, non č necessaria la notificazione del precetto (con la conseguenza che le spese sostenute per la sua eventuale intimazione non sono ripetibili) ma, esclusivamente, la notifica del titolo esecutivo, e, in caso di contestazione relativa alle modalitā di attuazione del provvedimento, deve essere proposto ricorso, ai sensi dell'art. 669 duodecies c.p.c. allo stesso giudice che ha emesso il provvedimento sommario.