(massima n. 1)
La sopravvenuta perdita di efficacia di un provvedimento cautelare non può spiegare alcun effetto preclusivo sulla proposizione - né, tanto meno, sull'accoglimento - di una domanda di merito. (Nella specie, la S.C. ha escluso che l'assegnazione al resistente, nella sentenza impugnata, di un termine, decorrente dal suo passaggio in giudicato, per esercitare il diritto di opzione potesse configurarsi come provvedimento cautelare d'urgenza, costituendo, invece, un capo della decisione che aveva accolto una domanda di merito dal medesimo proposta, restando irrilevante la circostanza che, nel precedente svolgimento della causa, un'istanza cautelare volta a far sospendere il termine per l'esercizio del medesimo diritto di opzione fosse stata prima accolta e poi revocata).