(massima n. 1)
Il provvedimento emanato dal Tribunale in sede di reclamo avverso l'ordinanza pretorile che conclude la fase interdittale del procedimento possessorio ha la stessa natura del provvedimento impugnato ed č quindi privo dei caratteri della definitivitā e decisorietā, non č suscettibile di passare in giudicato e non č impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111, secondo comma Cost.; peraltro, qualora il giudice del reclamo non si limiti a provvedere in ordine a quest'ultimo, revocando, modificando o confermando l'ordinanza del pretore, ma definisca il giudizio, accogliendo o respingendo la domanda, il provvedimento deve essere qualificato sotto il primo profilo come ordinanza e sotto il secondo come sentenza, avverso la quale č ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c. (Nella specie il tribunale aveva revocato l'istanza pretorile concessiva dell'interdetto possessorio e quindi rigettato la domanda Ģper insussistenza delle condizioni dell'azioneģ.