(massima n. 1)
Il ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 111 Costituzione avverso l'ordinanza con cui il Tribunale, nel rigettare il reclamo sul diniego di misura cautelare richiesta al Pretore, condanna il reclamante alle spese — provvedimento che potrebbe avere carattere decisorio se ante causam — è comunque inammissibile se avverso il medesimo è contemporaneamente proposta opposizione ai sensi dell'art. 669 septies, terzo comma, c.p.c., perché il potere di impugnazione si è consumato.