(massima n. 1)
Con riguardo a pił sentenze o provvedimenti, resi fra le medesime parti in distinti procedimenti su rapporti analoghi o connessi, l'instaurazione del giudizio di impugnazione deve ritenersi consentita anche mediante la proposizione di un unico atto qualora esso, proposto, nel rispetto dei prescritti requisiti formali e sostanziali e dei termini di legge, davanti al giudice competente a conoscere di ciascun gravame, sia, ancorché esteriormente unico, esplicitamente diretto contro i distinti provvedimenti e si fondi su specifici motivi di censura nei confronti di ciascuno di essi, sģ da escludere la possibilitą di ingenerare nel giudice e nelle controparti confusione tanto in ordine ai provvedimenti impugnati, quanto in relazione alle ragioni dell'impugnazione esperita contro ciascuno di essi. (Principio espresso in fattispecie nella quale con unico atto, denominato «opposizione-appello» era stato proposto, dinanzi al tribunale, (a) appello contro sentenza resa dal pretore a seguito di opposizione ai sensi dell'art. 669 septies c.p.c. avverso la pronuncia sulle spese recata dal provvedimento negativo sulla richiesta cautela; (b) opposizione, ai sensi del citato art. 669 septies, avverso l'ordinanza collegiale resa dal tribunale, tra le medesime parti, in sede di reclamo, ex art. 669 terdecies c.p.c., contro l'ordinanza pretorile di rigetto della misura cautelare).