(massima n. 1)
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 669 ter comma terzo e 669 quater comma sesto c.p.c. nonché 316 c.p.c.; nell'ipotesi di azione civile esercitata o trasferita in sede penale, la competenza a conoscere della richiesta di sequestro conservativo avanzata dalla parte spetta tanto al giudice penale competente per il perito, tanto al giudice civile, competente per materia o valore, con sede nel luogo dove deve essere eseguito il provvedimento cautelare.