(massima n. 1)
Ai fini dell'opposizione tardiva a convalida di sfratto, prevista dall'art. 668 c.p.c., il caso fortuito va individuato in quelle circostanze obiettive escludenti l'imputabilitą all'intimato, a titolo di colpa o dolo, della mancata comparizione. (Nella specie il giudice del merito aveva ravvisato il caso fortuito nella chiusura del locale locato per le ferie di ferragosto, nell'assenza del conduttore perché in viaggio di nozze e nella mancanza di qualsiasi elemento oggettivo atto a far prevedere l'intimazione e la citazione per la convalida; la C.S. enunciando il precisato principio ha confermato tale decisione).