(massima n. 1)
Nei procedimenti di convalida di sfratto, in caso di mancata comparizione o mancata opposizione dell'intimato, l'attivitą del giudice č limitata all'accertamento delle condizioni richieste per l'ammissibilitą del procedimento speciale disciplinato dagli artt. 657 e seguenti c.p.c. e per l'emanazione del provvedimento di convalida di cui all'art. 663 stesso codice. Ricorrendo tali condizioni, il provvedimento adottato ha le caratteristiche estrinseche ed intrinseche di un'ordinanza, contro la quale non sono, quindi, esperibili i mezzi d'impugnazione stabiliti per le sentenze. Il provvedimento di convalida di licenza o di sfratto emesso dal pretore in applicazione dell'art. 663 c.p.c. ha natura di sentenza, come tale impugnabile con l'appello, quando, pur essendo stata adottata la forma dell'ordinanza non siano state osservate le condizioni poste dalla legge per la sua emanazione: in tal caso, č, quindi, inammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., tale norma assicurando l'esperibilitą del ricorso (contro le sentenze o i provvedimenti relativi alla libertą personale) solo nell'ipotesi in cui la legge non preveda altri mezzi d'impugnazione.