(massima n. 1)
L'ordinanza di convalida dello sfratto per morositą, emessa nonostante l'opposizione dell'intimata, contenendo implicitamente il rigetto della detta opposizione, ha valore di sentenza suscettibile di impugnazione attraverso gli ordinari mezzi e, quindi, con appello, trattandosi di provvedimento pronunciato in primo grado, e non con ricorso per cassazione ex art. 111 della Costituzione.