(massima n. 1)
L'ordinanza di convalida della licenza o dello sfratto, contro la quale č generalmente ammessa solo la possibilitā della impugnazione tardiva di sensi dell'art. 668 c.p.c., deve considerarsi impugnabile con l'appello se emessa in mancanza dei presupposti previsti dalla legge, e, quindi, al di fuori dello schema procedimentale ad essa relativo, come nei casi di erronea attestazione della persistenza della morositā o di violazione del principio del contraddittorio.