(massima n. 1)
L'esperibilità della revocazione per errore di fatto o per dolo di una parte in danno dell'altra, avverso l'ordinanza di convalida di sfratto per morosità o di licenza per finita locazione, derivante dalle sentenze della Corte costituzionale n. 558 del 1989 e n. 51 del 1995 (dichiarative della parziale illegittimità dell'art. 395 c.p.c.), postula l'attribuzione a detta ordinanza della natura di atto giurisdizionale decisorio, reso in unico grado, e come tale non appellabile. Ne consegue che la statuizione su detta revocatoria può essere denunciata con ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 403, secondo comma, c.p.c.