(massima n. 1)
Allorché una controversia concernente l'applicazione dell'art. 29 della legge n. 392 del 1978 venga introdotta dinanzi al pretore con il rito previsto dagli artt. 657 ss. c.p.c. e decisa con ordinanza, anziché con sentenza disponendo il mutamento del rito, il relativo vizio deve farsi valere con l'appello e il tribunale deve decidere nel merito la causa.