(massima n. 1)
L'ordinanza di convalida di sfratto può essere emessa entro i limiti oggettivi segnati dagli artt. 657 e 658 c.p.c., in presenza dei presupposti specificamente indicati dall'art. 663 c.p.c., e necessita anche della ricorrenza delle condizioni generali dell'azione, tra le quali rientra la corretta evocazione in giudizio della parte intimata; ne consegue che, ove quest'ultima proponga opposizione alla convalida eccependo — non rileva se fondatamente o meno — il mancato rispetto del termine a comparire, il giudice non può emettere ordinanza di convalida e quest'ultima, se emessa ugualmente, assume valore di sentenza ed è perciò impugnabile con l'appello