(massima n. 1)
L'ordinanza di convalida non ha natura di sentenza, e non č dunque impugnabile, se non č emessa al di fuori dello schema tipico del procedimento sommario disciplinato dall'art. 663 c.p.c., il quale č rispettato tutte le volte che l'ordinanza sia stata emessa ritualmente, in presenza dei presupposti formali previsti per la sua adozione. Fra questi si annovera, nel caso di sfratto intimato per mancato pagamento del canone (ovvero degli oneri accessori, com'č assolutamente pacifico), Ģl'attestazione del locatore o del suo procuratore che la morositā persisteģ (art. 663, terzo comma, c.p.c.), e non giā la veritā della dichiarazione stessa, che attiene all'effettiva sussistenza della morositā e concerne dunque un aspetto sostanziale. Ne consegue che l'eventuale falsitā della dichiarazione di persistenza della morositā di cui al terzo comma dell'art. 663 c.p.c. non consente di utilizzare avverso il provvedimento di convalida dello sfratto i mezzi ordinari d'impugnazione previsti per le sentenze (salva la revocazione ex art. 395, n. 1 c.p.c., a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 51 del 1995), restando le eventuali ragioni dell'intimato affidate all'azione risarcitoria.