(massima n. 1)
In tema di convalida di sfratto all'adozione del provvedimento di rilascio può pervenirsi anche quando, all'istanza di convalida, formulata in conformità al rilievo prospettato in udienza dall'intimato riguardo ad una scadenza della locazione diversa da quella indicata in citazione, segua l'espressa ed incondizionata adesione dello stesso intimato. Infatti, il provvedimento ex art. 663, comma primo, purché emesso nello schema procedimentale relativo e senza violazione del principio del contraddittorio, ben può assumere il contenuto diverso che le parti concordemente manifestano di volere, venendo così a definire la controversia nei termini reciprocamente satisfattivi individuati dalle stesse parti e nell'attuazione del principio di economia processuale, essendo ormai superfluo il prosieguo del giudizio di merito ex art. 667.