(massima n. 1)
Qualora venga intimata licenza per finita locazione ad una certa data e l'intimato si opponga deducendo l'esistenza di altro contratto con scadenza posteriore, il locatore può proporre con la memoria integrativa, successiva all'ordinanza ex art. 426 c.p.c. (che dispone la prosecuzione del giudizio secondo le regole della cognizione piena ), domanda di risoluzione alla stregua del secondo contratto, trattandosi di emendatio libelli cioè di mera specificazione dell'originaria domanda di risoluzione avanzata in sede sommaria.