(massima n. 1)
La sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale (art. 1 della L. n. 742 del 1969) trova applicazione nei procedimenti di convalida di licenza o di sfratto per finita locazione quando, a seguito dell'opposizione dell'intimato, si instauri un ordinario giudizio di cognizione, il quale, non rientrando tra le ipotesi di esclusione di detta sospensione previste dall'art. 3 della legge citata, deve ricondursi nell'ambito di operativitą del precedente art. 1. Conseguentemente, soggiacciono alla sospensione in questione i termini per impugnare la sentenza che ha concluso il suindicato giudizio.