(massima n. 1)
Nei procedimenti di convalida di licenza per finita locazione o di sfratto, la sospensione dei termini durante il periodo feriale resta esclusa, in forza della deroga contenuta nell'art. 3 della L. 7 ottobre 1969, n. 742 in relazione all'art. 92 dell'ordinamento giudiziario (R.D. 30 gennaio 1941, n. 12), solo per la fase di tipo sommario, la quale si conclude con la pronuncia della ordinanza di convalida o con il diniego della stessa, e presenta per sua natura caratteri d'urgenza, mentre trova applicazione, ai sensi del principio generale fissato dall'art. 1 della citata L. n. 742 del 1969, per la successiva fase a rito ordinario, salvo che l'urgenza venga dichiarata con apposito provvedimento.