(massima n. 1)
Le cause di sfratto aventi carattere di urgenza, a norma dell'art. 92 dell'ordinamento giudiziario, per le quali perciò non si verifica la sospensione dei termini processuali per le ferie dei procuratori, sono soltanto quelle che vengono instaurate con il rito di cui agli artt. 657 e ss. c.p.c. per finita locazione o per morosità, non anche quelle ordinarie aventi ad oggetto la decadenza dal diritto alla proroga legale.