(massima n. 1)
Non sussiste litispendenza — la quale va accertata con riguardo alla situazione processuale esistente al momento della pronuncia — nel caso in cui il locatore, dopo aver richiesto la restituzione dell'immobile ad una certa data per finita locazione, abbia, in una successiva causa, domandato per lo stesso titolo la restituzione del bene per una data diversa, non essendovi fra le due controversie identità di petitum, con la conseguenza che il pretore adito con il procedimento di convalida deve pronunciare l'ordinanza di rilascio con riserva delle eccezioni del convenuto ex art. 665, primo comma, c.p.c., astenendosi dal dichiarare la litispendenza tra i due procedimenti.