(massima n. 1)
Con riguardo ad un immobile, il quale, nel quadro degli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980 (D.L. 26 novembre 1980, n. 776, convertito in L. 22 dicembre 1980, n. 874), sia stato vincolato dal commissario straordinario in favore dei senza tetto o di servizi di pubblica utilitą, e poi, previa autorizzazione del competente sindaco, sia stato concesso in locazione ad un ente pubblico (nella specie, Inps) per provvedere alle esigenze di propri uffici, l'azione di sfratto per finita locazione, promossa dal proprietario del bene nei confronti di detto ente, non si sottrae alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto investe posizioni di diritto soggettivo inerenti ad un negozio di diritto privato e non pone in discussione la validitą di quegli atti amministrativi (salva restando l'eventuale rilevanza degli stessi al fine dell'indagine di merito sulla data finale del rapporto di locazione).