(massima n. 1)
Qualora uno Stato straniero, per ottenere la disponibilitą di un immobile in Italia da destinarsi a sede di proprio organo (nella specie, ufficio consolare), stipuli un contratto di locazione, le controversie inerenti a tale contratto, inclusa quella promossa dal locatore per ottenere il rilascio del bene, rientrano nella giurisdizione del giudice italiano, tenuto conto che l'immunitą giurisdizionale, di cui godono gli Stati esteri e gli enti pubblici operanti nell'ordinamento internazionale, non riguarda gli atti che essi pongano in essere iure privatorum, indipendentemente dai loro poteri sovrani. Peraltro, la concreta destinazione dell'immobile all'indicato fine rende invocabile quella immunitą giurisdizionale in sede di esecuzione del rilascio, dato che la sottrazione materiale della sede alla sua funzione inciderebbe sulla possibilitą stessa dello Stato straniero di svolgere le sue attivitą istituzionali sul territorio dello Stato italiano.