(massima n. 1)
Tanto la licenza per finita locazione che lo sfratto per morositā sono intimazioni del locatore o del concedente per la formazione del titolo esecutivo mediante il procedimento per convalida; l'intimazione convalidata, in assenza o senza l'opposizione del convenuto č definitiva e irrevocabile, salvo l'opposizione tardiva di cui all'art. 668 c.p.c. nelle limitate ipotesi previste dallo stesso articolo. Tuttavia, se l'ordinanza di convalida č emessa in mancanza dei presupposti cui la legge condiziona la non impugnabilitā del provvedimento e, in particolare, con violazione del principio del contraddittorio, per cui il conduttore deve essere messo a conoscenza di tutte le domande contro di lui proposte con l'atto di intimazione, essa č equiparabile a sentenza anche ai fini delle impugnazioni e, come tale, č soggetta al normale rimedio dell'appello. (Nella specie, era stato intimato lo sfratto per finita locazione, ma, all'udienza, il locatore aveva chiesto ed ottenuto la convalida dello sfratto per morositā e decreto ingiuntivo per il pagamento del canone scaduto, nella contumacia del convenuto).