(massima n. 1)
Qualora la notifica del decreto ingiuntivo, benché tempestiva ai sensi dell'art. 644 c.p.c., sia affetta da nullità e la opposizione sia proposta dal debitore oltre il termine di venti giorni da tale notifica, il giudice dell'opposizione non può limitarsi a dichiarare l'inefficacia del decreto, ma deve (se ritiene che la nullità abbia impedito all'intimato di avere tempestiva conoscenza del decreto, ai sensi dell'art. 650 c.p.c.) considerare l'opposizione tardiva ed esaminarla nel merito, ovvero (se ritiene che non ricorrano gli estremi dell'opposizione tardiva) dichiarare inammissibile l'opposizione stessa.