(massima n. 1)
Ai fini dell'opposizione tardiva al decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 650 c.p.c., la forza maggiore ed il caso fortuito si identificano, rispettivamente, in una forza esterna ostativa in assoluto ed in un fatto di carattere meramente oggettivo, del tutto avulso dall'umana volontà e causativo dell'evento unicamente per forza propria, sicché non è invocabile, sotto il profilo anzidetto, l'omesso rinvenimento dell'avviso di notificazione (eseguita ex art. 140 c.p.c.) affisso alla porta di casa, ove non possa escludersi in toto l'arrivo a destinazione dell'avviso raccomandato inviato a norma dell'art. 140 citato, poiché tale ultima formalità, una volta adempiuta, deve ritenersi comunque sufficiente, agli indicati fini, a rendere edotto l'intimato dell'avvenuta notificazione del decreto ingiuntivo.