(massima n. 1)
In tema di notificazione a mezzo del servizio postale, nella disciplina previgente alla L. 20 novembre 1982, n. 980, e per il caso in cui, a fronte del rifiuto di ricevere il piego o di firmare il registro di consegna, da parte della persona all'uopo abilitata, l'agente postale abbia provveduto a darne avviso al destinatario ed a farne menzione sull'avviso di ricevimento rispedito al mittente, ma l'atto sia rimasto in deposito presso l'ufficio postale per un periodo inferiore ai prescritti dieci giorni (artt. 8 del R.D. 21 ottobre 1923, n. 2393 e 175 del R.D. 18 aprile 1940, n. 689), la notificazione medesima č affetta da nullitā, non da giuridica inesistenza. Pertanto, ove si tratti della notificazione di decreto ingiuntivo, il suddetto vizio, riconducibile nelle irregolaritā contemplate dall'art. 650 c.p.c. (comprensive delle ipotesi di nullitā in senso stretto), abilita l'intimato all'opposizione tardiva, sempre che dimostri di non aver avuto tempestiva conoscenza del testo del decreto in conseguenza dell'indicata inosservanza.