(massima n. 1)
Ai fini della legittimità della opposizione tardiva a decreto ingiuntivo non è sufficiente l'accertamento della irregolarità della notificazione del decreto ingiuntivo, ma occorre altresì la prova — il cui onere grava sull'opponente — che a cagione della nullità l'ingiunto non ha avuto tempestiva conoscenza del decreto e non è stato in grado di proporre una tempestiva opposizione; tale prova, essendo relativa ad un fatto negativo, può essere fornita a mezzo di presunzioni e deve considerarsi raggiunta ogni qual volta, alla luce delle modalità di esecuzione della notifica, sia da ritenere che l'atto non sia pervenuto tempestivamente nella sfera di conoscibilità del destinatario.