(massima n. 1)
Il decreto ingiuntivo non opposto contiene un accertamento analogo a quello della sentenza di condanna e non può essere rimesso in discussione in un altro giudizio tra le stesse parti, loro eredi o aventi causa, come dispone l'art. 2909 c.c. Trattasi di «preclusione pro indicato» che costituisce regola processuale, la cui violazione è deducibile con ricorso per cassazione, anche allorché si impugni una sentenza del giudice di pace resa secondo equità in causa di valore non superiore alle lire due milioni.