(massima n. 1)
Il decreto ingiuntivo non opposto si configura come provvedimento giurisdizionale idoneo ad acquistare autorità ed efficacia di cosa giudicata — con esclusivo riferimento ai soggetti del relativo rapporto processuale — sia sul punto della regolarità formale del titolo, sia in ordine all'esistenza del credito, con ulteriore estensione di tale efficacia a tutte le questioni ritenute certe dal giudice dell'ingiunzione (e cioè non soltanto a ciò che della pronuncia di ingiunzione costituisca l'oggetto, ma anche a quegli accertamenti che, della pronuncia stessa, costituiscano i necessari antecedenti logico-giuridici), e con riferimento tanto alle statuizioni contenute nel dispositivo, quanto agli accertamenti risultanti dalla motivazione (purché non si tratti di affermazioni incidenter tantum). Ne consegue che, mutando taluni elementi del rapporto controverso (come anche un semplice dato temporale che abbia inciso sulla regolamentazione normativa del rapporto per effetto della successione di leggi che ne abbiano trasformato il regime giuridico), l'operatività del giudicato è destinata a cessare, per essere venuti meno uno o più elementi dell'originaria causa petendi così come dedotta, su precise basi fattuali e giuridiche, a fondamento dell'originaria domanda coperta da giudicato. (Principio affermato in relazione ad una controversia in tema di crediti vantati da un farmacista nei confronti della competente Usl, ed accertati in sede di decreto ingiuntivo non opposto: il giudice di merito, con sentenza confermata dalla S.C., aveva, nella specie, escluso la formazione del giudicato con riferimento alla questione della legittimazione passiva della Usl, attesa la diversità di oggetto e di titolo debitorio della successiva controversia instaurata dal medesimo farmacista).