(massima n. 1)
L'improcedibilità dell'opposizione fa acquistare al decreto ingiuntivo, indipendentemente dal decreto di esecutività, l'efficacia di cosa giudicata sostanziale in relazione al diritto in esso riconosciuto. L'autorità di cosa giudicata sostanziale è però limitata all'accertamento positivo del credito di cui viene ingiunta la soddisfazione e non è, perciò, preclusiva di altre azioni, quale quella di revocazione e quella di accertamento del dovuto in base alle variazioni degli indici Istat per il periodo successivo a quello preso in esame nel decreto ingiuntivo divenuto esecutivo.