(massima n. 1)
Il giudicato formatosi a seguito della mancata opposizione avverso un decreto ingiuntivo, recante intimazione di pagamento di canoni arretrati in relazione ad un rapporto di locazione, fa stato fra le stesse parti circa l'esistenza e validitą del rapporto corrente inter partes e sulla misura del canone preteso, nonché circa l'inesistenza di tutti i fatti impeditivi o estintivi, anche non dedotti, ma deducibili nel giudizio di opposizione, quali quelli atti a prospettare l'insussistenza, totale o parziale, del credito azionato in sede monitoria dal locatore a titolo di canoni insoluti, per effetto di controcrediti del conduttore per somme indebitamente corrisposte in ragione di maggiorazioni contra legem del canone. (In applicazione di tale principio la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto sussistente il giudicato in relazione all'accertamento della misura del canone di locazione dovuto dai conduttori in forza del decreto ingiuntivo emesso per il pagamento dei canoni dagli stessi non corrisposti e non opposto).