(massima n. 1)
Se il debitore, dopo il deposito in cancelleria del ricorso per decreto ingiuntivo, paga parte della somma, e la restante parte dopo la notifica di esso, l'opposizione va accolta per cessazione della materia del contendere e il decreto va revocato, mentre l'onere delle spese va regolato tenendo conto che il processo da valutare avendo riguardo al complessivo svolgimento di esso e all'esito del giudizio di opposizione č unico, con conseguente esclusione di un'autonoma pronuncia sulla legittimitā dell'ingiunzione per regolare quelle della fase monitoria.