(massima n. 1)
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo spettano all'opposto tutti i poteri che il codice di rito ricollega alla posizione processuale di convenuto, compreso quello di proporre domanda riconvenzionale, a fondamento della quale può essere anche dedotto un titolo non dipendente da quello posto a fondamento della ingiunzione o delle relative eccezioni, quando non si determini in tal modo spostamento di competenza e sia pur sempre ravvisabile un collegamento obiettivo tra domanda principale e domanda riconvenzionale, tale da rendere opportuno secondo il prudente apprezzamento del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità, la celebrazione del simultaneus processus.