(massima n. 1)
Nell'ordinario giudizio di cognizione che si instaura a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposto non può proporre domande diverse da quelle fatte valere con l'ingiunzione; pertanto, qualora abbia richiesto il decreto ingiuntivo per ottenere il pagamento di un credito in base a titolo contrattuale, non può successivamente avanzare domanda fondata sui medesimi fatti ma a titolo di ingiustificato arricchimento, in quanto questa è da considerarsi nuova e non può, quindi, proporsi, come nella specie, per la prima volta in sede di appello.