(massima n. 1)
Nel giudizio di opposizione a ingiunzione, mentre integra una consentita "emendatio libelli" la richiesta degli interessi (legali o convenzionali) dovuti per l'inadempimento dell'obbligazione o il maggior danno di cui all'art. 1224, secondo comma, c.c. invocato secondo parametri fissi, integra invece una domanda riconvenzionale la richiesta di tale maggior danno rapportata alle particolari condizioni in cui si č trovato il creditore durante la mora, introducendosi in tal caso non giā un mero ampliamento quantitativo del "petitum", ma un fatto costitutivo del credito per danni reclamato radicalmente differente rispetto a quello azionato, nonché sottoponendosi al giudice un nuovo tema di indagine avente ad oggetto la verifica delle condizioni soggettive del creditore durante la mora.