(massima n. 1)
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il creditore assume la veste sostanziale di attore, sicché, laddove l'opponente abbia contestato l'ammontare degli interessi dovuti, il giudice, nel determinare tali interessi, e dovendo utilizzare a tal fine il titolo contrattuale posto a fondamento della pretesa, può rilevare d'ufficio e anche in sede di gravame la nullità della quale il negozio sia affetto; in particolare, la nullità della clausola del contratto di conto corrente bancario che prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente sul saldo passivo, stipulata in violazione dell'art. 1283 c.c., è oggetto dell'indagine sulla sussistenza delle condizioni dell'azione, purché vi sia stata contestazione sul titolo posto a fondamento della domanda degli interessi. (Nella specie, la S.C. ha escluso il potere di rilevare la citata nullità, poiché con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, i ricorrenti si erano limitati a contestare l'idoneità probatoria del saldaconto prodotto dalla banca, senza porre in discussione la validità del contratto).