(massima n. 1)
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto da una banca nei confronti di un correntista, la nullitā delle clausole del contratto di conto corrente bancario che rinviano alle condizioni usualmente praticate per la determinazione del tasso d'interesse o che prevedono un tasso d'interesse usurario č rilevabile anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 1421 c.c., qualora vi sia contestazione, anche per ragioni diverse, sul titolo posto a fondamento della richiesta di interessi, senza che ciō si traduca in una violazione dei principi della domanda e del contraddittorio, i quali escludono che, in presenza di un'azione diretta a far valere l'invaliditā di un contratto, il giudice possa rilevare d'ufficio la nullitā per cause diverse da quelle dedotte dall'attore.