(massima n. 1)
La conferma o meno del decreto ingiuntivo č collegata nel giudizio di opposizione non tanto ad un giudizio di legalitā e di controllo riferito esclusivamente al momento della sua emanazione, quanto piuttosto ad un giudizio di piena cognizione in ordine all'esistenza e alla validitā del credito posto a base della domanda di ingiunzione, dovendosi escludere di conseguenza un'autonoma pronuncia sulla legittimitā dell'ingiunzione di pagamento agli effetti dell'incidenza delle spese della sola fase monitoria, posto che nel procedimento per ingiunzione la fase monitoria e quella di opposizione fanno parte di un unico processo nel quale l'onere delle spese č regolato in base all'esito finale del giudizio di opposizione ed alla complessiva valutazione del suo svolgimento.